Lo studio Legale Cerutti rimarrà chiuso per ferie dal 12 agosto al 25 agosto compresi.
Vi auguriamo una buona estate !!
Chiusura estiva
15 luglio 2024
15 luglio 2024
Lo studio Legale Cerutti rimarrà chiuso per ferie dal 12 agosto al 25 agosto compresi.
Vi auguriamo una buona estate !!
11 luglio 2022
Da IL GAZZETTINO dell'11 luglio 2022
Luigi Cerutti (1865-1934), monsignore, fondatore della prima cassa rurale cattolica italiana. A Murano è ricordato per l'impulso vitale dato all'isola con l'istituzione di una cassa operaia a risparmio obbligatorio, per la cooperativa di consumo (esistente ancora oggi sotto il nome di Cooperativa Muranese Mista) e per le case popolari a riscatto assicurativo di calle San Giuseppe, i cui inquilini divennero proprietari pagando per i successivi trent'anni un affitto a prezzi inferiori a quelli di mercato...
(articolo completo al link sottostante)
02 febbraio 2022
Anche lo Studio Legale Cerutti sta dalla parte dei lavoratori, per salvare 70 posti.
21 dicembre 2021
Dopo oltre due anni, finalmente, il notaio ha "staccato la penna dall'ultimo atto".
Sono stati due anni incredibili al cardiopalmo e tutti Voi mi aveTe insegnato tanto...
Davide ( e Alice) ad esempio, con la loro voglia di un futuro diverso, oppure come
Antonio e Christian che mi hanno trasmesso l'amore infinito dei propri genitori,
Massimo, "le corse" e la praticità delle emergenze quotidiane, così come da
Tiziano e Maurizio ho imparato ..."la calma prima della tempesta"...
Barbara e la Sua "strategia dei gatti", e che dire di
Annita e la saggezza delle scelte (tutte)?
Da Cira ho capito l'importanza di sapersi fermare e ... riflettere sulle strategie
e da Oreste "una parola è poca, due son troppe..." la vera sua arma segreta?
Sua figlia
Ognuno di Voi mi ha arricchito come uomo e come professionista
ma soprattutto è il Comitato Esecutivo che resterà sempre nel mio cuore
Valeria mi lascia la vera passione nelle emozioni.
Chiara (Tabellaaaaaaa) il ragionamento (e l'uso di excel) e il vero modo di inchiodare tutti
alle proprie scelte ed alle proprie scrivanie.
Simona la vera forza motrice: instancabile, incrollabile. Per tutti. Sempre.
Piu di due anni fa, due di voi uscivano dallo studio in lacrime: era solo l'inizio.
Quanti pianti ? Quante arrabbiature? Quanti ... " ma avvocato ne usciremo mai...?"
ricordate ?
"mai, mai deflettere"
Elena è stata il nostro collante. Senza di lei non ci saremmo mai conosciuti.
Luca è uno di noi,
senza di lui questa cosa grande non sarebbe esistita.
Lo sapete Voi, e lo so anche io....
E Mauro e Fabrizio e Giacomo.... ?
Tutti componenti di una storia, di Natale a lieto fine
Abbiamo Combattuto contro 5 colossi. 5 montagne da scalare.
Non siete arretrati di un millimetro TUTTI avete contribuito senza alcun limite a raggiungere la meta.
Lo studio, Debora, Elena, Federica, Michele vi hanno vissuto tramite me, ma, lo sapeTe, loro sono indispensabili quanto tutti.
TUTTI
Mi avete aiutato ad aiutarVi
Noi professionisti ora sappiamo magiormente cosa significa tenacia, onestà delle proprie ideee, spirito di gruppo....
dignità
Grazie per il Vostro tempo e per tutto quello che aveTe condiviso
TUTTI voi sareTe sempre parte di me
Enrico Cerutti
21 ottobre 2021
La cessione occulta di azienda può esser provata per presunzioni. Infatti la domanda va accolta quando le stesse sono plurime e concordanti. A prescindere dalla effettiva e formalizzata cessazione , la continuità di clientela , dimostrata ante e post, il legame di parentela, la spiccata similitudine tra le società cedente e cessionaria, la coincidenza di sede , di marchio di insegna sono tutte presunzioni juris et de jure atte a dimostrare l’avvenuta traslatio.
Cassazione civile VI sez nr 22418 del 26.9.2017 prevede che , ai sensi dell’art 2560 secondo comma cc debiti iscritti nelle scritture contabili anteriormente alla cessione di azienda, siano l’elemento costitutivo del loro accollo da parte del cessionario. Si deve dunque applicare il principio di solidarietà dell’avente causa a prescindere o meno delle formalità di cessione, ove si accerti che quest’ultima sia stata fraudolentemente posta in essere allo scopo di eludere la corresponsabilità dell’accollante ( Cass civ III sez nr 32134 del 10.12.2019).
La cessione dunque, se dimostrati i presupposti detti, deve ritenersi avvenuta in forma occulta al fine di eludere i creditori del cedente della garanzia patrimoniale necessaria. Risponde dunque per i crediti del cedente, il cessionario occulto.