La cessione occulta di azienda può esser provata per presunzioni. Infatti la domanda va accolta quando le stesse sono plurime e concordanti. A prescindere dalla effettiva e formalizzata cessazione , la continuità di clientela , dimostrata ante e post, il legame di parentela, la spiccata similitudine tra le società cedente e cessionaria, la coincidenza di sede , di marchio di insegna sono tutte presunzioni juris et de jure atte a dimostrare l’avvenuta traslatio.
Cassazione civile VI sez nr 22418 del 26.9.2017 prevede che , ai sensi dell’art 2560 secondo comma cc debiti iscritti nelle scritture contabili anteriormente alla cessione di azienda, siano l’elemento costitutivo del loro accollo da parte del cessionario. Si deve dunque applicare il principio di solidarietà dell’avente causa a prescindere o meno delle formalità di cessione, ove si accerti che quest’ultima sia stata fraudolentemente posta in essere allo scopo di eludere la corresponsabilità dell’accollante ( Cass civ III sez nr 32134 del 10.12.2019).
La cessione dunque, se dimostrati i presupposti detti, deve ritenersi avvenuta in forma occulta al fine di eludere i creditori del cedente della garanzia patrimoniale necessaria. Risponde dunque per i crediti del cedente, il cessionario occulto.
Cessione occulta di ramo d'azienda
21 ottobre 2021